Descrizione
Lo Stato riconosce al lavoratore di una Pubblica Amministrazione il diritto di detrarre alcune somme dal valore lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il valore della detrazione è definito in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo e incide direttamente sulla busta paga del contribuente.
Per determinare l'importo delle detrazioni spettanti è innanzitutto necessario comunicare la propria situazione reddituale e familiare al datore di lavoro.
Approfondimenti
I familiari a carico sono:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Il coniuge separato o divorziato (anche a seguito di scioglimento dell'unione civile), può essere considerato a carico solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati. Dal 2025, le detrazioni IRPEF spettano esclusivamente per:
- figli non autosufficienti di età compresa tra 21 e 30 anni
- figli con disabilità accertata, ai sensi della Legge 05/02/1994, n. 104, art. 3, senza limiti di età
- altri familiari, limitato ai soli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni), a condizione che siano conviventi o che ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Possono essere considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito inferiore a 2.840,51€, mentre per i figli fino ad anni 24 non compiuti, il limite massimo di reddito è pari a 4.000,00€. I redditi sono da considerare con riferimento all'intero periodo d'imposta.
I contribuenti non residenti non possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia. Fa eccezione il caso dei contribuenti i quali realizzano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. Questi possono beneficiare di deduzioni e detrazioni d’imposta altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che nel proprio Stato di residenza essi non godano di benefici fiscali analoghi.
I redditi esenti dal calcolo del reddito complessivo sono:
- il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della cosiddetta "cedolare secca"
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni
- le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva, nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i "contribuenti minimi" e per "nuove iniziative produttive"
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo.